Art. 2324 c.c. Codice Civile

Articolo 2324. Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’Articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione (att. 218).


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