Articolo 2318. I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.
Articolo 2318. I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: