Art. 2264 c.c. Codice Civile

Articolo 2264. La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo (1349, 2603).

La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’Articolo 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (2964 e seguenti). L’impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.


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