Art. 2244 c.c. Codice Civile

Articolo 2244. Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118 e 2119.

Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.


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