Art. 2214 c.c. Codice Civile

Articolo 2214. L’imprenditore che esercita un’attività commerciale (2195) deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (att. 200) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite (2709 e seguenti).

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori (2083).


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