Art. 2186 c.c. Codice Civile

Articolo 2186. Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell’Articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.


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