Articolo 2186. Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell’Articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.