Articolo 2179. La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’Articolo 2158.
Articolo 2179. La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’Articolo 2158.
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