Articolo 2151. Articolo tacitamente abrogato
Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse (2135), escluse quelle per la mano d’opera previste dall’Articolo 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro (2765) in parti eguali.
Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel precedente comma.