Art. 2151 c.c. Codice Civile

Articolo 2151. Articolo tacitamente abrogato

Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse (2135), escluse quelle per la mano d’opera previste dall’Articolo 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro (2765) in parti eguali.

Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel precedente comma.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2151"