Art. 2122 c.c. Codice Civile

Articolo 2122. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado (73, 78).

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima (565 e seguenti).

E nullo (1421 e seguenti) ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità (458).


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