Art. 2112 c.c. Codice Civile

Articolo 2112. I primi tre commi sono stati così sostituiti dall’ art.47 della Legge 29 dicembre 1990, n.428.

In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore può consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L’acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente.

Le disposizioni di quest’articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto della azienda (2561 e seguente).


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