Art. 2111 c.c. Codice Civile

Articolo 2111. (La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve (“sospende”, secondo l’Articolo 1 del D. lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303) il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni delle norme corporative).

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente


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