Articolo 2095. I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13 maggio 1985, n.390).
Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.