Art. 2045 c.c. Codice Civile

Articolo 2045. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447), e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura e rimessa all’equo apprezzamento del giudice (att. 194).


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