Articolo 2037. Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata tenuto a restituirla.
Se la cosa perita, anche per caso fortuito (1218, 1256), chi l’ha ricevuta in mala fede tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa e soltanto deteriorata, colui che l’ha data pu chiedere l’equivalente, oppure la restituzione e un’indennit per la diminuzione di valore.
Chi ha ricevuto la cosa in buona fede (1147) non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorch dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.