Art. 2037 c.c. Codice Civile

Articolo 2037. Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata tenuto a restituirla.

Se la cosa perita, anche per caso fortuito (1218, 1256), chi l’ha ricevuta in mala fede tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa e soltanto deteriorata, colui che l’ha data pu chiedere l’equivalente, oppure la restituzione e un’indennit per la diminuzione di valore.

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede (1147) non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorch dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.


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