Art. 2036 c.c. Codice Civile

Articolo 2036. Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, pu ripetere ci che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede (1147) del titolo o delle garanzie del credito.

Chi ha ricevuto l’indebito anche tenuto a restituire i frutti (820 e seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163), se era in buona fede (1147).

Quando la ripetizione non ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore (1203 e seguenti).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2036"