Articolo 2033. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ci che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (820 e seguenti) e agli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede (1147), dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163).
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