Art. 2007 c.c. Codice Civile

Articolo 2007. Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non raggiunta, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente


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