Articolo 2006. Salvo disposizioni di leggi speciali, non ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione d’un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo (2946).
Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e seguenti), il denunziante pu essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione (Cod. Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.
E salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.