Art. 1997 c.c. Codice Civile

Articolo 1997. Il pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.


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