Art. 1985 c.c. Codice Civile

Articolo 1985. Il debitore pu recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione (1332). Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore tenuto al rimborso delle spese di gestione (att. 193).


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