Art. 1980 c.c. Codice Civile

Articolo 1980. Il debitore non pu disporre dei beni ceduti.

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivit del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivit prima di aver liquidato quelle cedute (att. 193).


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