Articolo 1980. Il debitore non pu disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivit del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivit prima di aver liquidato quelle cedute (att. 193).