Articolo 1978. La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullit (1350, 2649, 2687).
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli artt. 1264 e 1265 (2725).
Articolo 1978. La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullit (1350, 2649, 2687).
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli artt. 1264 e 1265 (2725).
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