Articolo 1975. La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non pu impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte.
La transazione annullabile (1442), quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.