Art. 1964 c.c. Codice Civile

Articolo 1964. Salva la disposizione dell’Articolo 1448, valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore pu in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile (att. 192).


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