Articolo 1962. L’anticresi dura finch il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi, sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l’anticresi non pu avere una durata superiore a dieci anni (att. 191).
Se e stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.