Art. 1961 c.c. Codice Civile

Articolo 1961. Il creditore, se non stato convenuto diversamente, obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi.

Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia (1176). Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.

Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, pu, in ogni tempo, restituire l’immobile al debitore, purch non abbia rinunziato a tale facolt.


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