Art. 1959 c.c. Codice Civile

Articolo 1959. Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente pi difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non pu essere costretto ad eseguirlo (1461).

Si applica inoltre la disposizione dell’Articolo 1956


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