Articolo 1956. Il fideiussore per un’obbligazione futura (1938) liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente pi difficile il soddisfacimento del credito (1461, 1844, 1850, 1877).
Non valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
(Comma aggiunto dall’Articolo 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).