Art. 1955 c.c. Codice Civile

Articolo 1955. La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non pu avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi (2745 e seguenti) del creditore.


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