Art. 1947 c.c. Codice Civile

Articolo 1947. Se stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito pu esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta.

Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.


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