Art. 1922 c.c. Codice Civile

Articolo 1922. La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato (801).

Se la designazione e irrevocabile ed stata fatta a titolo di liberalit, essa pu essere revocata nei casi previsti dall’Articolo 800 (att. 188).


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