Articolo 1920. E’ valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411 e seguenti).
La designazione del beneficiario pu essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento (587 e seguente, 649); essa e efficace anche se il beneficiario determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione (1411, 1923).