Art. 1919 c.c. Codice Civile

Articolo 1919. L’assicurazione pu essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non valida se questi o il suo legale rappresentante non d il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto (2725).


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