Art. 1917 c.c. Codice Civile

Articolo 1917. Nell’assicurazione della responsabilit civile l’assicuratore e obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilit dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767).

L’assicuratore ha facolt, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennit dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, pu chiamare in causa l’assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196)

(Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).


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