Art. 1916 c.c. Codice Civile

Articolo 1916.L’assicuratore che ha pagato l’indennit surrogato (1203), fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (1589).

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L’assicurato responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (1589).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

NOTA Il secondo comma stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ci che riguarda il non annoverare , fra le persone nei confronti delle quali non ammessa la surrogazione, il coniuge dell’assicurato.


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