Articolo 1913. L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalit del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.