Art. 1910 c.c. Codice Civile

Articolo 1910. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente pi assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennit.

Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’Articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato pu chiedere a ciascun assicuratore l’indennit dovuta secondo il rispettivo contratto, purch le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennit dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1910"