Art. 1909 c.c. Codice Civile

Articolo 1909. L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non valida (1441 e seguenti) se vi e stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.


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