Art. 1900 c.c. Codice Civile

Articolo 1900. L’assicuratore non obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L’assicuratore obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere (2047 e seguenti).

Egli obbligato altres, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidariet umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.


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