Art. 1899 c.c. Codice Civile

Articolo 1899. L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facolt di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che pu darsi anche mediante raccomandata.

Il contratto pu essere tacitamente prorogato una o pi volte, ma ciascuna proroga tacita non pu avere una durata superiore a due anni (1932; att. 187).

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).


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