Articolo 1890. Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato pu ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro (1399, 2031 seguente).
Il contraente tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia (1335) del rifiuto della ratifica.