Art. 1890 c.c. Codice Civile

Articolo 1890. Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato pu ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro (1399, 2031 seguente).

Il contraente tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.

Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia (1335) del rifiuto della ratifica.


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