Art. 1889 c.c. Codice Civile

Articolo 1889. Se la polizza di assicurazione all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione (2003 e seguenti).

Tuttavia l’assicuratore liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non l’assicurato (1992).

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine, si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine (2016 e seguenti; att. 187).


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