Articolo 1888. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725).
L’assicuratore obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’assicuratore anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso pu esigere la presentazione o la restituzione dell’originale (att. 187).