Art. 1881 c.c. Codice Civile

Articolo 1881. Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si pu disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore (433).


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