Art. 1878 c.c. Codice Civile

Articolo 1878. In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e lo stesso stipulante, non pu domandare la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), ma pu far sequestrare e vendere (Cod. Proc. Civ. 501 e seguenti, 670 e seguenti) i beni del suo debitore affinch col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita (vedere anche Leggi Speciali, Fallimento).


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