Articolo 1873. La rendita vitalizia pu costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa pu costituirsi anche per la durata della vita di pi persone.
Articolo 1873. La rendita vitalizia pu costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa pu costituirsi anche per la durata della vita di pi persone.
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