Articolo 1872. La rendita vitalizia (2057) pu essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale (1350).
La rendita vitalizia pu essere costituita anche per donazione (769 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti (602 e seguenti, 782).