Art. 1865 c.c. Codice Civile

Articolo 1865. La rendita perpetua redimibile a volont del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non pu eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Pu anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario.

Il termine di preavviso non pu eccedere l’anno.

Se sono convenuti termini pi lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.


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