Art. 1862 c.c. Codice Civile

Articolo 1862. L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, soggetta alle norme stabilite per la vendita (1470 e seguenti).

L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito soggetta alle norme stabilite per la donazione (769 e seguenti).


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