Art. 1856 c.c. Codice Civile

Articolo 1856. La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa pu incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente (1717).


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